Art. 1.
(Dovere informativo del medico).

      1. Ogni persona capace di intendere e di volere che debba essere sottoposta a un trattamento sanitario ha il diritto di essere messa a conoscenza, in modo completo e comprensibile, di tutte le informazioni disponibili circa il proprio stato di salute e le modalità con cui affrontare le condizioni patologiche che la affliggono, in particolare in riferimento alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefìci e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche suggerite dal medico nonché alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento sanitario.
      2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di ricevere le informazioni previste dal comma 1, anche tramite decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi dell'articolo 2, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nel comunicare le informazioni stesse.
      3. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese ai sensi del comma 1.